La notificazione al Garante dei trattamenti

di | 17 January 2017

Sul GDPR (Regolamento europeo sulla privacy) non è prevista la “notificazione al Garante” di alcuni trattamenti, prevista dalla precedente Direttiva 95/46/CE.

In effetti,  la notificazione risulta un concetto superato ed è sostituito con la Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati o Data protection impact assessment (spesso anche indicata con i termini privacy impact assessment o PIA).

Infatti, nei considerando del Regolamento (dall’89) si legge che la notificazione “non ha sempre contribuito a migliorare la protezione dei dati personali”.

A questo punto, quindi, i titolari saranno tenuti ad effettuare delle PIA per i trattamenti più critici e, nel caso dovessero rilevare rischi molto elevati, chiedere di propria iniziativa un parare al Garante (supervisory authority).

Ciascun Stato, infine, potrà chiedere che alcuni trattamenti non siano attivati senza il parere favorevole del Garante.

Ringrazio Pierfrancesco Maistrello di Vecomp, perché è lui che mi ha fornito la risposta al mio dubbio.

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Informazioni su Cesare Gallotti

More than 15 years of experience in information security and IT process management. Italian representative in ISO/IEC SC 27 WG1 international meetings for writing ISO/IEC 27000 standard family. Activities in Italy, Europe, Asia and Africa, for companies of various sizes and market sectors. Consultancy, training and audit for: information security, quality, compliance with legal requirements (Personal Data Protection, SOX, etc.), compliance with international standards (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, etc.), and processes improvement.

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